SUPERBONUS DEL 110% PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO

Con il “Decreto Rilancio” D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020, sono state previste alcune misure per far ripartire l’economia nazionale, in seguito all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 Coronavirus.

All’Art. 119 del “Decreto Rilancio” sono stati inseriti gli incentivi per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico, che per tutte le spese sostenute dal 01 Luglio 2020 a massimo il 31 Dicembre 2022 che riguardavano questo tipo di interventi, spettava una detrazione del 110%, da ripartire in 5 quote annuali, ma ad oggi a seguito degli aggiornamenti normativi, è stato così modificato

Per gli edifici unifamiliari, si ha tempo fino al 30 Settembre 2022 per il completamento del 30% dei lavori e fino al 31 Dicembre 2022 per il completamento degli stessi. 

Per le persone fisiche proprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità, condomini ed ONLUS si ha tempo fino al 31 Dicembre 2023 per la detrazione al 110%, passerà al 70% per tutto il 2024, fino ad arrivare al 65% per tutto il 2025.

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PER QUANTO RIGUARDA L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:

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 È necessario, in primis, che siano realizzati una di queste 3 tipologie di interventi:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (Cappotto termico di Pareti e Solai), che interessano l’involucro totale dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell'unità funzionalmente indipendente all'interno di esso. Rientrano anche gli interventi di coibentazione del tetto anche quando non confina con sottotetti non riscaldati. Il tetto di spesa che si può portare in detrazione è pari a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;  euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. E’ bene ricordare che per tale intervento intervento è necessario che i materiali isolanti utilizzati, rispondano ai Criteri Ambientali Minimi CAM di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 Novembre 2017.

 

  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua caldasanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. La detrazionedi cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari, ovvero euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fu-maria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisitiminimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.

 

  • Interventi sugli edifici unifamiliari (le case singole) o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno,  per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe
    A di prodotto, pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcoge-nerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle; per tali ultim iimpianti, la detrazione di cui alla presente lettera è applicabile solo nel caso disostituzione di altri impianti a biomassa. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

Se si esegue uno di questi 3 interventi, allora è possibile collegare anche gli interventi di riqualificazione energetica realizzati per ogni singolo appartamento, indicati nel vigente ECOBONUS, per intenderci quello che attualmente permette la detrazione del 50% e 65%.

Ad esempio, se per una sostituzione di infissi all’interno di un appartamento vuoi ottenere la detrazione del 110%, allora si dovrà per forza eseguire anche uno dei 3 interventi indicati sopra, altrimenti potrai accedere solamente alle altre detrazioni già presenti fino ad oggi, come quella del 50% nelle ristrutturazioni edilizie e quella del 65% per la riqualificazione energetica denominata ECOBONUS.

Per vedere quali sono tutti gli ulteriori interventi agevolabili tramite l’attuale ECOBONUS clicca qui.

Per accedere a tale detrazione, si dovrà dimostrare il miglioramento di almeno 2 Classi Energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, tramite la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica APE ante e post intervento, oppure se non è possibile va ottenuta la classe energetica più alta; l'APE  è rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, inoltre si dovrà provvedere ad inviare la dichiarazione all’ENEA come già si faceva per l’ECOBONUS.

 

PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO SISMICO:

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Sono agevolati tutti gli interventi di miglioramento sismico indicati già nell’attuale detrazione fiscale vigente, denominata SISMABONUS, che vengono realizzati in zona sismica 1, 2 e 3 (la zona sismica, è la suddivisione del territorio in aree caratterizzate da un rischio di probabilità sismica, che va dalla zona 1 di massimo rischio sismico alla zona 4 di basso rischio sismico).

Per conoscere come funziona il SISMABONUS clicca qui

Per tali interventi si dovrà determinare l’efficacia  dell’abbassamento del rischio sismico alla struttura, tramite l’asseverazione di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico finale. Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.

ALTRI INTERVENTI AGEVOLABILI:

È  agevolabile l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, l'impianto può essere installato su strutture pertinenziali di edifici e non può superare la potenza massimo di 20kW.

Rientrano anche le spese per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (la detrazione si riferisce ad una colonnina di ricarica per unità immobiliare), sempreché la realizzazione di questi ulteriori interventi sia eseguita congiuntamente ad uno dei 3 indicati all’inizio, i cui massimali sono euro 2.000 per edifici unifamilari o unità funzionalmente indipendenti, euro 1.500 per edifici plurifamiliari o condòmini fino ad otto colonnine installate ed euro 1.200 per edifici plurifamiliari o condomini con più di otto colonnine installate.

È possibile ottenere la detrazione anche per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, sempreché la realizzazione di questo ulteriore intervento sia eseguita congiuntamente ad uno dei 3 indicati all’inizio.

E' possibile ottenere il Superbonus 110% anche per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia da portatori di handicap e da persone over 65, queste ultime anche non portatrici di handicap.

Sono ammessi alla detrazione anche gli interventi eseguiti su immobili e/o unità collabenti, cioè privi anche solo parzialmente, di copertura, pareti, ecc, purché al termine dei lavori sia raggiunta la classe energetica A.

LA DETRAZIONE DEL 110% SI APPLICA A TUTTI GLI INTERVENTI REALIZZATI NEI CONDOMINI (PRIME CASE E SECONDE CASE) E A TUTTI QUELLI REALIZZATI IN EDIFICI UNIFAMILIARI (CASE SINGOLE O VILLETTE A SCHIERA). 

Il soggetto può beneficiare della detrazione, per gli interventi realizzati su massimo due unità immobiliari di proprietà, tale regola non vale se l'intervento riguarda parti comuni di un edificio condominiale.

Sono ammessi al Superbonus anche edifici plurifamiliari composti da due a quattro unità immobiliari, posseduti da un unico proprietario o in comproprietá da più persone fisiche.

In un condominio in cui si esegue un intervento alle parti comuni, nel accedono al Superbonus anche le eventuali unità immobiliari presenti al suo interno che non sono di tipo abitativo, quali uffici, negozi, ecc..., sempre e solo se la superficie totale delle unità abitative sia superiore al 50% della superficie totale di tutte le unità immobiliari residenziali e non residenziali.

E' BENE TENERE PRESENTE CHE AI FINI DELL'ACCESSO ALLA DETRAZIONE DELL'INTERVENTO, VA VERIFICATA INZIALMENTE ANCHE LA CONFORMITA' EDILIZIA DELL'IMMOBILE SUL QUALE SI ESEGUIRANNO I LAVORI E PROCEDERE EVENTUALEMENTE, NEL CASO SIANO PRESENTI DIFFORMITA' EDILIZIE, CON UNA SANATORIA O CON I LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO NEL CASO GLI ABUSI NON SIANO REGOLARIZZABILI.

A maggior precisione di quanto sopra descritto, visto e considerato che all'interno della normativa vengono considerate anche le unità funzionalmente indipendenti, viene definita la definizione di unità funzionalmente indipendente qualora sia dotata di accesso autonomo dall'esterno e cioè un accesso non comune ad altre unita immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva; inoltre deve avere almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.

Per concludere, chiunque intenda eseguire questo genere di lavori ed ottenere la relativa detrazione, considerando che sono da fare molte verifiche ed adempimenti sia preliminari sulla fattibilità del progetto, ma anche durante ed al termine dei lavori,  sarebbe bene iniziare con una valutazione progettuale di massima, sia per quanto riguarda i futuri lavori e sia per quanto riguarda i possibili costi da sostenere, soprattutto se i lavori come per la maggior parte dei casi saranno condominiali e dovranno essere approvati preventivamente anche da un’assemblea di condominio.

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PER SCARICARE LA CIRCOLARE 24/E DELL'08 AGOSTO 2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (primi chiarimenti) CLICCA QUI.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE 30/E DEL 22 DICEMBRE 2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ulteriori chiarimenti e risposte ai quesiti) CLICCA QUI.

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21 Nov 24 - 11:06:31