Detrazione per la riqualificazione energetica

Ecco la guida aggiornata messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per usufruire delle detrazioni fiscali del 65% nella riqualificaizone energetica degli immobili (ECOBONUS). Prorogate fino al 31/12/2024

Dal 2018, passa dal 65% al 50% la detrazione spettante per interventi di sostituzione infissi, installazione di schermature solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con l'installazione di caldaie a condensazione inferiori alla Classe A e senza installazione di valvole termostatiche o installazione di caldaie a biomassa.

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Ricordiamo che l'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica consiste in una detrazione Irpef o Ires pari al 65% o 50% a seconda dei casi, della spesa sostenuta da spalmare in 10 anni ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In sostituzione della detrazione in 10 anni, sono ammesse anche le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura.

Il limite massimo di detrazione varia in base alla tipologia di intervento realizzato:

100.000 euro per la riqualificazione energetica di edifici esistenti

60.000 euro per interventi sull'involucro dell'edificio (per esempio, pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)

60.000 euro per installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

60.000 euro per l'acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell'allegato M del D.Lgs. 311/2006 

30.000 euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua

30.000 euro per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

SENZA LIMITE MASSIMO DI DETRAZIONE sono per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative

Per interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 75% non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

Possono usufruire della detrazione:

- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

- I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

- Le associazioni tra professionisti

- Soci di cooperative divise e indivise

- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

- I titolari di un diritto reale sull’immobile

- I condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali

- Gli inquilini

- Coloro che hanno l’immobile in comodato

La detrazione per i Condomini è valida fino al 2024 e può arrivare fino all'75%, sempre con una spesa ripartita in 10 anni, se si eseguono interventi di riqualificazione energetica che riguardano l'intero involucro (70% nel caso i lavori incidano sul 25% della superficie complessiva dell'edificio, 75% se l'intervento riguarda la riqualificazione energetica sia estiva che invernale).

BONUS MAGGIORATO:

Introduzione di un bonus maggiorato, per gli interventi finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico e sia al risparmio energetico, da eseguirsi alle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Il bonus prevede che la detrazione sarà pari all'80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico  superiore e dell'85% se di due classi di rischio superiori; inoltre il tetto di spesa massimo su cui calcolare la detrazione sarà di 136.000 euro ad unità immobiliare anziché 96.000 euro.

La guida ECOBONUS per il 65% completa la potrete trovare QUI.

Mentre invece cliccando nei seguenti link qui sotto, potrete visionare delle utili guide più specifiche, messe a disposizione dall'ENEA, per ogni tipo di intervento incentivabile:

1) Detrazione per la riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini (detrazione incentivabile fino al 75% della spesa che può arrivare all'85% se vengono aggiunti anche degli interventi di miglioramento sismico);

2) Detrazione per la riqualificazione energetica di serramenti ed infissi;

3) Detrazione per riqualificazione energetica dell'impianto esistente, tramite l'installazione di una caldaia a condensazione o generatori ad aria a condensazione;

4) Detrazione per riqualificazione energetica inerente l'installazione di collettori solari per la produzione di acqua;

5) Detrazione per riqualificazione energetica inerente l'installazione di pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore;

6) Riqualificazione energetica tramite la coibentazione di pareti e/o coperture;

7) Riqualificazione energetica globale dell'edificio tramite sostituzione  di impianti di climatizzazione invernale, coibentazione / isolamento termico di pareti e solai, sostituzione infissi;

8) Riqualificazione energetica inerente l'installazione di caldaie a biomassa;

9) Detrazione per l'installazione di schermature solari (Persiane, tende da sole, ecc..);

10) Detrazione per l'installazione di sistemi automatici per il controllo remoto (domotica) dell'impianto di climatizzazione invernale, estiva ed acqua calda sanitaria, definito anche come "Building Automation";

11) Detrazione per l'installazione di sistemi ibridi, cioè sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti ibridi (impianti costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione);

12) Installazione di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti.

 

Per poter usufruire della detrazione fiscale ECOBONUS per la riqualificazione energetica e quindi per almeno uno degli interventi qui sopra elencati, si dovrà procedere all'invio di pratica ENEA tramite il portale web dedicato (il link del portale è https://bonusfiscali.enea.it/). PER L'INVIO DELLA PRATICA ENEA SI HA TEMPO 90 GIORNI DALLA DATA DI CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

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21 Nov 24 - 11:10:43